Attività sportiva durante la malattia: quando il licenziamento è illegittimo
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A cura dell’Avv. Ylenia Petta
La sentenza del Tribunale di Bergamo (22 gennaio 2026, n. 50) affronta un tema ricorrente nel diritto del lavoro: lo svolgimento di attività ricreativa – nel caso di specie, il lavoratore svolgeva attività sportiva non agonistica – durante un periodo di assenza per malattia e la sua rilevanza disciplinare.
Il caso riguarda un lavoratore assente per sindrome ansioso-depressiva, insorta in un contesto clinico complesso (diagnosi di sclerosi multipla). Durante il periodo di malattia, il dipendente aveva partecipato a partite amatoriali di calcetto e a momenti di socialità successivi. L’azienda, a seguito di accertamenti investigativi, aveva contestato la condotta ritenendola incompatibile con lo stato patologico e lo aveva licenziato per giusta causa.
Il Tribunale ha dichiarato il licenziamento illegittimo.
Il punto giuridico centrale: non basta l’attività, serve l’incompatibilità
La decisione si colloca nel solco di un orientamento consolidato: lo svolgimento di attività durante la malattia è disciplinarmente rilevante quando:
è incompatibile con la patologia denunciata;
oppure è idoneo a ritardare o compromettere la guarigione;
oppure ancora rivela la non veridicità dello stato morboso.
Nel caso esaminato, l’accertamento medico-legale ha però escluso tali presupposti.
La consulenza tecnica d’ufficio ha evidenziato che l’attività fisica era coerente con le indicazioni terapeutiche. Inoltre, per patologie neurologiche e psichiche l’esercizio fisico può avere effetti positivi documentati.
Il Tribunale ha così applicato il criterio della cd. compatibilità terapeutica concreta, secondo il quale il giudice è chiamato a svolgere in concreto una verifica puntuale della relazione tra attività ricreativa svolta e patologia certificata e non anche una valutazione presuntiva o automatica.
La distinzione tra patologie fisiche e psichiche
La sentenza introduce una distinzione rilevante:
nelle patologie fisiche (es. fratture, traumi muscolo-scheletrici), l’attività sportiva è frequentemente incompatibile perché può interferire con il processo di guarigione;
nelle patologie psichiche o a componente neuropsichiatrica, alcune attività – se coerenti con le indicazioni mediche – possono essere parte integrante del percorso terapeutico.
Il giudice non può quindi limitarsi a un giudizio astratto sulla “apparente contraddizione” tra malattia e attività sportiva, ma deve verificare la concreta incidenza sul decorso clinico.
Il giudizio di proporzionalità
Il Tribunale ha inoltre richiamato il principio generale in tema di giusta causa:la sanzione espulsiva è legittima solo se il comportamento è idoneo a compromettere il vincolo fiduciario in modo irreversibile.
Nel caso concreto:
l’attività sportiva non era antigiuridica;
l’abbandono del posto di lavoro contestato era di modesta entità;
la recidiva non integrava una gravità tale da giustificare il recesso.
Il licenziamento è stato quindi dichiarato illegittimo, con condanna dell’azienda al pagamento di un’indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, avuto riguardo alla modesta anzianità aziendale del lavoratore, alle dimensioni dell’azienda e alla tipologia delle condotte.
Indicazioni operative per le imprese
La sentenza suggerisce alcune linee di cautela nella gestione disciplinare:
Evitare automatismi: attività sportiva non equivale automaticamente a simulazione della malattia.
Valutare la natura della patologia: il parametro è la compatibilità concreta, non l’impressione esterna.
Accertare l’idoneità lesiva della condotta: occorre dimostrare che l’attività abbia inciso sul decorso della malattia o sia incompatibile con le prescrizioni mediche.
Verificare la proporzionalità della sanzione: anche in presenza di una condotta discutibile, il licenziamento resta una sanzione disciplinare cui ricorrere in extrema ratio.
Sul piano probatorio, la consulenza tecnica medico-legale assume un ruolo decisivo. Senza un accertamento specialistico, il rischio di soccombenza è elevato, soprattutto nei casi di patologie psichiche, dove le indicazioni terapeutiche non sono conoscibili dall’azienda per ragioni di riservatezza.




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