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Diritto alla riparazione: dal 22 ottobre in vigore il D.Lgs. n. 176/2026

2 giorni fa
Tempo di lettura: 4 min
Diritto alla riparazione

A cura dell’Avv. Paolo Santoro

Il 22 ottobre 2026 entrerà in vigore il D.Lgs. 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026, che recepisce la direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione dei beni. Il recepimento è arrivato dopo il termine del 31 luglio 2026 fissato dalla direttiva. Il decreto modifica il Codice del consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e interessa fabbricanti, importatori, distributori, venditori e riparatori.


Ambito di applicazione

Il decreto introduce nel Codice del consumo il Titolo II-bis, dedicato alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori quando il difetto si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell’art. 133. La disciplina consente quindi al consumatore di chiedere la riparazione anche oltre il periodo di garanzia legale.

L’obbligo del fabbricante non riguarda tutti i beni. Si applica ai prodotti per i quali gli atti dell’Unione europea prevedono specifiche di riparabilità, elencati nel nuovo allegato II-decies. Tra questi rientrano lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, asciugatrici, aspirapolvere, display elettronici, smartphone e tablet.

Questo regime è distinto dalla responsabilità per danno da prodotto difettoso (artt. 114 e seguenti del Codice del consumo). Qui non si discute del risarcimento di un danno, ma dell’obbligo di rendere disponibile al consumatore un servizio di riparazione.


L’obbligo di riparazione del fabbricante

L’art. 127-quinquies prevede che il fabbricante, su richiesta del consumatore, ripari il bene purché la riparazione sia possibile. In particolare:

  • la riparazione è effettuata gratuitamente o a un prezzo ragionevole, entro un tempo ragionevole;

  • il fabbricante può affidare l’intervento a un terzo;

  • durante la riparazione può mettere a disposizione un bene sostitutivo, anche a pagamento purché a un costo ragionevole;

  • se la riparazione non è possibile, può offrire un bene ricondizionato;

  • se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione, l’obbligo ricade sul rappresentante autorizzato e, in mancanza, sull’importatore e, in mancanza anche di questo, sul distributore.

Il fabbricante deve inoltre offrire ricambi e strumenti a prezzi ragionevoli, che non scoraggino la riparazione, e rendere accessibili online i prezzi indicativi degli interventi più comuni. Sono vietati, salvo giustificazioni legittime e oggettive, gli ostacoli contrattuali o tecnologici alla riparazione e all’uso, da parte di riparatori indipendenti, di componenti compatibili, usati o stampati in 3D conformi alla normativa.


Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione

L’art. 127-quater disciplina il modulo europeo di informazioni sulla riparazione, che il riparatore può consegnare al consumatore prima della conclusione del contratto. Il modulo è gratuito, fornito su supporto durevole, e indica l’identità del riparatore, il difetto, il tipo di intervento, il prezzo o i criteri per determinarlo, i tempi, la disponibilità di beni sostitutivi, il luogo di consegna e gli eventuali servizi accessori.

Le condizioni indicate restano vincolanti per 30 giorni, salvo accordo per una durata maggiore. Il riparatore può addebitare i costi della diagnostica, se ne informa prima il consumatore. Se il consumatore accetta le condizioni e l’intervento non viene eseguito, quei costi vanno rimborsati.

La consegna del modulo è facoltativa. Gli obblighi dell’art. 127-quater riguardano quindi il riparatore che sceglie di utilizzarlo.


La garanzia legale di conformità

Il decreto interviene anche sulla garanzia legale. Il nuovo comma 1-bis dell’art. 133 stabilisce che, quando il difetto di conformità è eliminato mediante riparazione, il periodo di responsabilità del venditore è esteso, per una sola volta, di 12 mesi. Il venditore deve informare preventivamente il consumatore della possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione e dell’eventuale estensione.

Secondo la disciplina transitoria dell’art. 3, le modifiche agli artt. 129, 133, 135-bis e 135-ter del Codice del consumo si applicano ai contratti conclusi dal 31 luglio 2026, quindi anche a contratti anteriori all’entrata in vigore del decreto. I primi commenti segnalano che, per questi contratti, la riparabilità rientra tra i requisiti di conformità del bene.


Piattaforma online e Osservatorio

Il decreto prevede la sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione, con il Ministero delle imprese e del made in Italy come punto di contatto. Vi possono registrarsi riparatori, venditori di beni ricondizionati e iniziative di riparazione partecipativa, mentre l’accesso è gratuito per i consumatori. È prevista inoltre l’istituzione, presso il Ministero, di un Osservatorio nazionale sulla riparazione.


Sanzioni

L’art. 127-undecies prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione degli obblighi relativi al modulo europeo, alla riparazione e alle informazioni sui servizi, salvo che il fatto costituisca reato o violazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti sono raddoppiati, da 10.000 a 100.000 euro. L’accertamento spetta all’AGCM.


I limiti della disciplina

L’ambito di applicazione è circoscritto sotto diversi profili.

  • Sul piano soggettivo, la disciplina tutela i soli consumatori.

  • Sul piano oggettivo, l’obbligo del fabbricante riguarda solo i beni dell’allegato II-decies. Per gli altri prodotti il Titolo II-bis non impone alcun obbligo di riparazione.

  • L’obbligo sussiste nella misura in cui la riparazione sia possibile.

  • Le nozioni di prezzo ragionevole e di tempo ragionevole richiederanno di essere precisate in sede applicativa, anche attraverso l’attività dell’AGCM.

  • La consegna del modulo europeo è facoltativa.

  • Il rapporto tra garanzia legale del venditore e obbligo del fabbricante, che operano su piani distinti, potrà porre questioni di coordinamento nei casi concreti.


Cosa devono verificare le imprese

  • Se i propri prodotti rientrano tra quelli dell’allegato II-decies.

  • Le procedure di assistenza post vendita e la gestione delle richieste di riparazione.

  • L’informativa al consumatore sulla scelta tra riparazione e sostituzione e sull’estensione di 12 mesi della garanzia.

  • La politica di prezzo di ricambi e strumenti e la pubblicazione online dei prezzi indicativi.

  • Le clausole contrattuali e le soluzioni tecniche che limitano l’attività dei riparatori indipendenti.

  • Per i beni di fabbricanti extra UE, la ripartizione degli oneri tra rappresentante autorizzato, importatore e distributore.

 
 
 

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