Sentenza 11431-26 Allucinazioni da intelligenza artificiale: la Cassazione sanziona un ricorso costruito su sentenze mai pronunciate
- 23 giu
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A cura dell'Avv. Paolo Santoro
Negli ultimi mesi, il tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa nella redazione di atti giudiziari è passato dal piano del dibattito teorico a quello della prassi giudiziaria. Un'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VII Penale, n. 11431/2026, ne offre una conferma diretta: la Corte ha accertato che il ricorso esaminato richiamava una serie di precedenti giurisprudenziali rivelatisi, con ogni probabilità, frutto di un sistema di IA generativa, laddove le sentenze erano sì esistenti ma non affermavano affatto i principi loro attribuiti.
Il caso
Il procedimento riguardava la condanna, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Roma, per concorso nella cessione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti). Secondo la ricostruzione di merito, il ricorrente avrebbe favorito la fuga del coimputato, impegnato nella cessione di sostanze stupefacenti.
La difesa contestava tale ricostruzione, sostenendo che la responsabilità fosse stata fondata esclusivamente su quella sola espressione, senza ulteriori elementi idonei a dimostrare un previo accordo criminoso o un effettivo contributo concorsuale.
Le sentenze citate, ma mai pronunciate
Il dato più significativo dell'ordinanza riguarda però un profilo preliminare, esaminato d'ufficio dalla Corte. Il ricorso richiamava sei precedenti giurisprudenziali a sostegno delle proprie tesi. La verifica della Cassazione ha rilevato che:
una sola delle sentenze citate risultava effettivamente pronunciata dalla Sezione indicata (Sez. Unite, Mannino, n. 33748/2005) ma non affermava il principio che il ricorso le attribuiva;
tutte le altre cinque sentenze erano state pronunciate da Sezioni diverse da quelle indicate in ricorso.
Nessuna di esse, in ogni caso, affermava i principi di diritto che il ricorso attribuiva loro.
La qualificazione della Corte: "allucinazione informatica"
La Cassazione non si limita a rilevare l'errore, ma lo inquadra giuridicamente con un'espressione precisa: “allucinazione informatica” conseguente all'utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa.
Un riconoscimento che conferma come il fenomeno, già emerso in altre giurisdizioni, sia ormai oggetto di scrutinio diretto da parte dei giudici italiani, anche in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, la Corte ha infatti ritenuto non potersi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Implicazioni per la professione forense
Questa pronuncia merita una riflessione che va oltre il singolo caso.
L'uso di strumenti di intelligenza artificiale nella ricerca giurisprudenziale non esonera il difensore dal dovere di verifica diretta sulla fonte ufficiale.
Un atto fondato su sentenze inesistenti o sul travisamento del loro contenuto espone il cliente a un rischio diretto: l'inammissibilità del ricorso, con le relative conseguenze economiche.
La responsabilità professionale resta in capo all'avvocato, indipendentemente dallo strumento utilizzato per la redazione dell'atto.
L'intelligenza artificiale può rappresentare un valido supporto nella ricerca e nell'organizzazione del lavoro, ma non sostituisce, e non potrà sostituire, almeno nel prossimo futuro, il controllo critico e la verifica diretta della fonte, che restano un presidio insostituibile della professione legale.
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