top of page

Smart working e obblighi di sicurezza: cosa cambia con la Legge n. 34/2026

  • Immagine del redattore: Produzione Webidoo
    Produzione Webidoo
  • 15 apr
  • Tempo di lettura: 2 min
Smart working

Con l’entrata in vigore della Legge n. 34/2026, il legislatore rafforza la tutela dei lavoratori nelle PMI, in materia di sicurezza, estendendo l’ambito applicativo del D. Lgs. n. 81/2008 al lavoro agile.



1. Il perimetro della responsabilità datoriale

Il lavoro agile è disciplinato dalla L. n. 81/2017, la quale all’art. 18 prevede che il datore di lavoro sia responsabile della tutela della salute e sicurezza del lavoratore, anche quando la prestazione lavorativa è resa all’esterno, senza, quindi, una postazione fissa.

La Legge n. 34/2026 rafforza questo principio, intervenendo su due direttrici:

  • maggiore attenzione ai rischi connessi ai luoghi non controllati direttamente dall’azienda;

  • necessità di una informazione più puntuale e specifica circa i rischi collegati a tale modalità di esecuzione della prestazione.

In altri termini, viene superato un approccio formale basato su informative standardizzate.



2. L’obbligo informativo: da adempimento formale a presidio sostanziale

Uno degli aspetti più rilevanti della L. n. 34/2026 riguarda il contenuto dell’informativa che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore agile.

Non è più sufficiente consegnare un documento generico sui rischi “tipici” del lavoro da remoto.

Diventa ora necessario:

  • calibrare l’informativa sulle mansioni effettivamente svolte;

  • considerare i rischi connessi agli strumenti utilizzati (device, connessioni, ambienti domestici o esterni);

  • indicare misure concrete di prevenzione, anche in relazione a posture, tempi di lavoro e utilizzo delle attrezzature.

Il tema centrale è la coerenza tra attività svolta e rischi rappresentati.



3. Organizzazione interna e modelli aziendali

La legge si inserisce in un quadro più ampio che richiede alle imprese, anche di piccole dimensioni, una maggiore strutturazione dei processi.

Nel caso dello smart working, questo si traduce in:

  • aggiornamento delle policy aziendali sul lavoro agile;

  • integrazione della valutazione dei rischi (DVR) con riferimento alle modalità di lavoro da remoto;

  • definizione di procedure interne che disciplinino:

    • luoghi di svolgimento della prestazione;

    • utilizzo degli strumenti aziendali;

    • modalità di segnalazione di eventuali criticità.



4. Il tema probatorio: cosa succede in caso di infortunio

Il rafforzamento degli obblighi informativi e organizzativi ha un effetto diretto sul piano della responsabilità.

In caso di infortunio durante l’attività in smart working, il punto non sarà solo “dove” si è verificato l’evento, ma come l’azienda ha gestito il rischio a monte.

Diventa quindi centrale la capacità del datore di lavoro di dimostrare:

  • di aver fornito un’informativa adeguata e specifica;

  • di aver valutato i rischi connessi alla prestazione agile;

  • di aver adottato misure organizzative coerenti.

In assenza di questi elementi, il rischio è quello di una responsabilità datoriale difficilmente difendibile.



5. Implicazioni operative per le imprese

Alla luce delle modifiche introdotte, le imprese dovrebbero intervenire su tre livelli:

  1. Contrattuale Verifica e aggiornamento degli accordi individuali di smart working.

  2. Documentale Revisione delle informative sicurezza e integrazione del DVR.

  3. Organizzativo Definizione di procedure interne e tracciabilità delle attività informative.


La Legge n. 34/2026 non modifica la struttura del lavoro agile, ma ne cambia l’approccio.

Lo smart working esce definitivamente dalla logica emergenziale e viene ricondotto a un modello organizzativo che richiede coerenza tra attività, rischi e strumenti di prevenzione.

Per le imprese, il tema non è più “consentire” il lavoro da remoto, ma governarlo correttamente sotto il profilo giuridico e organizzativo.


 
 
 

Commenti


bottom of page