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Contratti: quando (e perché) serve la doppia sottoscrizione

  • Immagine del redattore: Produzione Webidoo
    Produzione Webidoo
  • 10 nov
  • Tempo di lettura: 2 min
Contratti

Nel diritto contrattuale, la forma è sostanza. In particolare, la corretta sottoscrizione delle clausole contrattuali è condizione necessaria per garantire l’efficacia del contratto stesso e la tenuta in caso di contenzioso.

Un aspetto centrale riguarda le clausole cosiddette vessatorie, che per essere opponibili alla parte che non le ha predisposte, devono essere specificamente approvate per iscritto ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c.



Quali sono le clausole che richiedono doppia sottoscrizione?


L’art. 1341 del Codice Civile disciplina le condizioni generali di contratto, e prevede che alcune clausole, particolarmente gravose per il contraente “debole” (solitamente il cliente o il committente), siano efficaci solo se espressamente approvate.

Tra queste, rientrano ad esempio:

  • Limitazioni di responsabilità;

  • Clausole penali;

  • Facoltà unilaterale di recesso o sospensione;

  • Proroghe tacite o automatiche;

  • Deroghe alla competenza del giudice naturale (foro competente o clausola compromissoria).

L’efficacia di queste clausole dipende da una seconda sottoscrizione, distinta rispetto alla firma in calce al contratto.



Forma della doppia sottoscrizione


Per rispettare l’onere previsto dall’art. 1341 c.c., è necessario che:

  1. Le clausole in questione siano individuate espressamente (preferibilmente in un elenco riepilogativo);

  2. Sia presente una formula del tipo: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, c.c., si approvano specificamente le seguenti clausole: […].”

  3. Segua una seconda firma della parte che aderisce al contratto.

Il difetto di doppia sottoscrizione rende la clausola inefficace, anche se contenuta in un contratto liberamente negoziato.



Chi deve firmare e con quali poteri?


Un ulteriore profilo critico è la legittimazione del firmatario. Occorre sempre:

  • Verificare l’identità e i poteri di chi sottoscrive in nome di una società (es. tramite visura camerale o procura);

  • Allegare eventuali deleghe o documentazione giustificativa;

  • Attestare la regolarità della rappresentanza.

Una firma apposta senza poteri può comportare nullità o inefficacia del contratto, con implicazioni di responsabilità anche in sede processuale.


Firma su ogni pagina: prassi consigliata


Non è obbligatoria per legge, ma firmare ogni pagina del contratto è una buona prassi per evitare contestazioni:

  • di alterazione successiva del testo;

  • di disconoscimento di singole clausole;

  • di asserita ignoranza di una parte del contenuto.

Nella contrattualistica aziendale, in particolare, ciò rafforza la valenza probatoria del documento.



Conclusioni operative


Nella pratica, è fondamentale non sottovalutare:

  • la verifica dei poteri del firmatario;

  • l’individuazione e la gestione delle clausole vessatorie;

  • l’adozione di un format contrattuale chiaro, completo e coerente.

La doppia sottoscrizione non è un formalismo, ma uno snodo giuridico che può decidere l’esito di una causa. Per questo, ogni azienda dovrebbe essere supportata da una struttura contrattuale solida, su misura, e da una corretta gestione del rischio legale.


 
 
 

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