Contratto di Agenzia: risoluzione e termini di preavviso. Cosa sapere prima di recedere da un contratto a tempo indeterminato
- 21 lug 2025
- Tempo di lettura: 3 min

Nel contesto dei rapporti commerciali, il contratto di agenzia rappresenta uno degli strumenti più diffusi per promuovere in maniera continuativa l’attività di un’impresa. Ma cosa accade quando una delle due parti, l’agente o il preponente, decide di chiudere il rapporto? E quali sono le regole da seguire?
Il preavviso nella risoluzione del contratto
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna parte può recedere liberamente, ma rispettando un termine di preavviso. I termini minimi sono stabiliti dalla legge (art. 1750 c.c.) e dagli Accordi Economici Collettivi (AEC), che possono variare in base alla durata del rapporto e alla tipologia (monomandatario o plurimandatario).
Termini minimi di preavviso nel contratto di agenzia (art. 1750 c.c.):
1 mese: per il primo anno di durata del contratto
2 mesi: per il secondo anno di durata del contratto
3 mesi: per il terzo anno di durata del contratto
4 mesi: per il quarto anno di durata del contratto
5 mesi: per il quinto anno di durata del contratto
6 mesi: dal sesto anno di durata del contratto in poi
Attenzione: Il preponente non può pretendere un termine inferiore rispetto a quello imposto all’agente. Inoltre, qualora una delle parti receda senza rispettare il preavviso, è obbligata a corrispondere all’altra parte un’indennità sostitutiva proporzionale al periodo non rispettato.
Giusta causa: quando non serve il preavviso
In presenza di una giusta causa, il contratto può essere risolto immediatamente, senza preavviso. Ma attenzione: la giusta causa va dimostrata e valutata dal giudice. È un inadempimento così grave da non consentire nemmeno una prosecuzione temporanea del rapporto.
Immaginiamo un agente con un contratto in vigore da 4 anni e 6 mesi. In caso di recesso, dovrà rispettare un preavviso di 5 mesi, perché è nel quinto anno, anche se non ancora compiuto interamente.
Gli obblighi al termine del contratto
Alla cessazione del rapporto, l’agente ha diritto a:
FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto): accantonato annualmente dal preponente presso l’Enasarco.
Indennità di clientela (art. 1751 c.c.): dovuta se l’agente ha sviluppato la clientela e se il preponente ne trae ancora vantaggio.
Eventuale indennità suppletiva, in presenza di condizioni meritorie.
La normativa, aggiornata per recepire la Direttiva UE 86/653, impone che l’indennità sia dovuta solo se equa e giustificata dal vantaggio per il preponente.
Patto di non concorrenza e “star del credere”
Due clausole meritevoli di attenzione:
Il patto di non concorrenza post-contrattuale, valido solo se:
Redatto per iscritto
Limitato a massimo 2 anni
Compensato da una indennità economica (art. 1751-bis c.c.)
Il patto dello “star del credere”, che impone all’agente di condividere le perdite se un affare non va a buon fine. È oggi fortemente limitato dalla legge, e valido solo per affari singoli e con compenso specifico.
Il contratto di agenzia è un strumento flessibile ma regolato da norme dettagliate, che tutelano sia il preponente che l’agente. In fase di recesso è fondamentale:
Valutare con attenzione i termini di preavviso
Verificare l’esistenza di una giusta causa
Conoscere i diritti economici spettanti alla fine del rapporto
Come sempre, la personalizzazione contrattuale va gestita con rigore, nel rispetto delle norme imperative e degli AEC di settore.
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