Illegittimità del recesso nei co.co.co. Attenzione ai termini di decadenza!
- 9 giu 2025
- Tempo di lettura: 3 min

Nel mondo del lavoro, le differenze tra contratto subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) non sono solo questioni formali. Possono decidere l’esito di una causa. Un paio di settimane fa, il nostro Studio ha ottenuto una sentenza favorevole in un caso emblematico, che merita un approfondimento.
Lo scenario: un recesso impugnato fuori tempo massimo
In giudizio ci siamo trovati di fronte alla contestazione relativa al recesso esercitato in un rapporto di di collaborazione coordinata e continuativa. Il collaboratore, dopo aver ricevuto il recesso il 23 settembre 2023, non aveva dato prova in giudizio di aver impugnato l’atto nei termini di legge, né aveva promosso l’azione giudiziaria nei tempi previsti. Risultato? Il Tribunale ha dichiarato la decadenza e respinto la domanda.
Ecco lo stralcio essenziale della sentenza, che chiarisce la questione giuridica:
“Il recesso nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è soggetto, per espressa previsione normativa, agli stessi termini decadenziali previsti per il licenziamento nei contratti di lavoro subordinato. L’impugnazione deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione e deve essere seguita, entro i successivi 180 giorni, dall’azione giudiziale.”
“Nel caso di specie, non risultando dimostrato il rispetto di tali termini, il ricorso è da ritenersi tardivo e, pertanto, inammissibile.”
Collaborazione o subordinazione? Le apparenze non bastano
Il contratto era formalmente qualificato come prestazione autonoma ex art. 2222 c.c., ma la realtà contrattuale raccontava altro. La giurisprudenza è chiara: è il contenuto sostanziale del rapporto a prevalere sulla forma.
Come ha evidenziato il giudice:
“Depongono in tal senso, oltre alla denominazione del contratto e al richiamo all’art. 409 c.p.c., anche le dichiarazioni delle parti e l’assenza di rischio d’impresa in capo al lavoratore.”
Ne consegue che la normativa prevista per il recesso nei rapporti di lavoro si applica pienamente anche ai co.co.co., come stabilito dalla Legge 183/2010.
Cosa ci insegna questo caso?
1. La forma del contratto non è tutto: anche una collaborazione apparentemente “autonoma” può nascondere un rapporto parasubordinato.
2. I termini sono fondamentali: il collaboratore che riceve una comunicazione di recesso ha solo 60 giorni per impugnarla per iscritto, e 180 giorni per agire in giudizio o tentare la conciliazione. Oltre questi termini, si decade dal diritto di impugnazione.
3. I committenti devono essere chiari e trasparenti: nella gestione dei contratti di collaborazione è essenziale definire bene la natura del rapporto e monitorarne nel tempo l’effettiva esecuzione.
Un consiglio operativo per aziende e collaboratori
Se sei un’azienda e ricorri ai contratti di collaborazione, è fondamentale avere un controllo costante sui rapporti in essere, per evitare che un co.co.co si trasformi, di fatto, in un rapporto di lavoro subordinato (con tutte le conseguenze del caso, anche economiche e sanzionatorie).
Se sei un collaboratore e ricevi una comunicazione di recesso che ritieni ingiustificata, non aspettare: il tempo gioca contro. Rivolgiti subito a un professionista per valutare se e come impugnare l’atto nei termini.
Nel diritto del lavoro ogni giorno fa la differenza. Questo caso lo dimostra chiaramente: un errore nei termini di impugnazione può vanificare anche le contestazioni più fondate.
Se hai dubbi sulla gestione di un rapporto di collaborazione o sul recesso ricevuto, lo Studio Legale Santoro è a disposizione per fornire assistenza chiara, tempestiva e personalizzata.
Conoscere i tuoi diritti è il primo passo per tutelarli davvero.




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